lunedì 5 settembre 2016

SVINCOLO AUTOMATICO PER I CALCIATORI



In queste settimane di calciomercato tra affari conslusi o solo abbozzati a seguito del nostro articolo sui problemi del calcio dilettantistico e della funzionalità svincolati, molti lettori ci hanno invitato a scrivere sulle difficoltà che un giovane calciatore può incotrare nel procedere allo svincolo.

Attivo già da qualche anno è noto agli operatori del settore come “svincolo per accordo” ed è regolato dall’art. 108 delle NOIF, articolo ben conosciuto da tutti i calciatori “non professionisti” che, altrimenti, potrebbero rimanere vincolati, in mancanza di accordo di svincolo, sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età (nell'immagine una locandina promossa dall'associazione calciatori).

L'articolo inquadra una tipologia di rescissione consensuale del contratto stipulato tra una società (anzi associazione sportiva dilettantistica) ed un calciatore non professionista o giovane dilettante. Da un punto di vista pratico, tale accordo di svincolo si concreta nella sottoscrizione da parte del calciatore (o dei genitori nel caso in cui egli sia minorenne) e del legale rappresentante della società di una richiesta congiunta di svincolo da depositare presso i competenti Comitati o Divisioni, entro e non oltre 20 giorni dalla stipulazione, a pena di nullità, come sancito dal comma I della citata norma e comunque non oltre il 30 giugno.

Tale procedura, se effettuata correttamente, consente al calciatore di essere inserito d’ufficio all’interno delle liste di svincolo nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale e dunque di risultare svincolato all’apertura del mercato estivo.
FONTE: TUTTOCAMPO.IT

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